CONTO IMPOSTE - Nuovo Progetto 2

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Credito Imposta Agenzie Viaggio e Tour operator


Soggetti beneficiari
1. Il contributo sotto forma di credito d’imposta può essere riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
2. I suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente iscritti al registro delle imprese. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo. Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi alla concessione dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati.

Oggetto
Gli incentivi sono concessi nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Incentivi riconoscibili
Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un incentivo nella forma del credito di imposta fino al 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, fino all’importo massimo complessivo cumulato di euro 25.000,00.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
Ai fini della determinazione degli incentivi, gli investimenti o le attività di sviluppo digitale:
  1. devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
  2. devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
  3. devono essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi;
  4. devono essere conclusi entro il termine di dodici mesi dall’inizio dell’intervento. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024

Spese ammissibili
Ai fini della determinazione degli incentivi sono considerate ammissibili le seguenti spese:
  1. acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
  2. affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi; c. acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
  3. acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  4. creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acqui-sto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
  5. acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
  6. acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
  7. acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
  8. creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
  9. acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
In ogni caso, non sono ammissibili le spese non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea, le spese che arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali e le spese obbligatorie a norma di legge.

Riconoscimento degli incentivi
  1. Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi così come del rispetto dei limiti delle risorse;
  2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l’elenco dei beneficiari;
  3. Nel caso di superamento del massimale previsto dal regolamento (UE)


Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi
I soggetti beneficiari possono presentare la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta - esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) – dalle ore 12:00 del 30 settembre 2022 alle ore 17:00 del 30 settembre 2025 inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo PEC segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it.




Eurodomani è una divisione di Fabbrica di Lampadine S.r.l
Via Pescantina 8, 20162, Milano – P.IVA 09240270018
+39 0236799172
+39 3517676403



 



BONUS E-COMMERCE

 
Soggetti beneficiari
1. Il credito d’imposta è riconosciuto, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino».
1.1 Ai fini di cui al punto 1, per rete di imprese si intende: la “rete contratto”, priva di autonoma soggettività giuridica; la “rete soggetto”, dotata di autonoma soggettività giuridica.
1.2. In caso di “rete contratto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:
  1. In relazione alla quota delle spese alle stesse direttamente imputate, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti;
  2. In relazione alla quota delle spese a queste “ribaltate”, qualora gli investimenti siano stati posti in essere da un’impresa della rete o dall’impresa capofila che ha operato senza rappresentanza per conto delle imprese aderenti.
1.3. In caso di “rete soggetto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo dalla rete.
1.4. La Comunicazione è presentata:
  1. In caso di “rete contratto”, dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse       riferibili;
  2. In caso di “rete soggetto”, dalla rete stessa.

 
Investimenti agevolabili e ammontare del credito di imposta
2. Sono agevolabili le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 1, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
  • dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione;
  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.
2.1. L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale
2.2. Il credito d’imposta compete:
  • nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al punto 1, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • nella misura del 40 per cento e nel limite di 25.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al punto 1, per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al punto 1, per le piccole e medie imprese agroalimentari.

 
Modalità e termini per l’invio della comunicazione
3. I soggetti aventi i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 131, comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili. La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche.
3.1. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.2 La Comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la Comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.
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